Votazioni

Il diritto di voto, secondo l’articolo 136 della Costituzione federale – hanno diritto di voto e di eleggibilità tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto 18 anni – è il diritto di partecipare alle elezioni e alle votazioni, nonché di firmare referendum e iniziative popolari. Il diritto di voto e di eleggibilità delle donne è stato introdotto a livello federale il 7 febbraio 1971. Il 3 marzo 1991 il popolo e i Cantoni hanno concesso il diritto di voto e di eleggibilità a livello federale ai giovani di 18 e 19 anni.

Chi ha diritto di voto?

Diritto di voto a livello federale

Se avete almeno 18 anni, siete cittadini svizzeri e non siete sottoposti a curatela generale per infermità o incapacità mentale, potete partecipare alle votazioni federali e alle elezioni del Consiglio nazionale. A queste condizioni, potete anche lanciare un referendum o un’iniziativa a livello federale e firmarli. Non è necessario registrarsi per poter partecipare alle votazioni. Sarete iscritti d’ufficio nel registro degli elettori del vostro comune di domicilio, non appena avrete soddisfatto le condizioni per l’esercizio del diritto di voto. Devono invece registrarsi , gli Svizzeri all’estero.

Diritto di voto per i minori

A livello federale, solo i maggiorenni hanno il diritto di votare e di eleggere i rappresentanti. A livello cantonale, invece, ogni cantone può decidere se concedere o meno il diritto di voto ai minorenni. Finora, solo nel cantone di Glarona i 16enni e i 17enni possono votare su proposte cantonali e comunali. Anche a Glarona, però, l’età per essere eleggibili è di 18 anni.

Diritto di voto degli Svizzeri all’estero

Se siete una cittadina o un cittadino svizzero all’estero e desiderate partecipare alle votazioni federali, dovete registrarvi presso una rappresentanza diplomatica svizzera e iscrivervi nel registro elettorale di un comune svizzero (luogo di domicilio o di precedente domicilio). Potete anche partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale. Invece, alle elezioni del Consiglio degli Stati potete votare solo se la legge cantonale lo prevede espressamente.

Diritto di voto per le donne

La Svizzera è stata uno degli ultimi paesi al mondo ad introdurre il suffragio femminile. Solo nel 1971 le donne hanno ottenuto il diritto di voto e di eleggibilità a livello federale. I cantoni di Vaud e Neuchâtel sono stati i primi a introdurre il suffragio femminile a livello cantonale, nel 1959. Al contrario, il cantone di Appenzello Interno è stato quello che ha opposto la maggiore resistenza, introducendo il suffragio femminile solo nel 1990, su decisione della Corte federale.

Diritto di voto degli stranieri

Gli stranieri non possono partecipare né alle votazioni né alle elezioni federali. Tuttavia, laddove la legge cantonale lo prevede, possono partecipare alle votazioni cantonali e/o comunali. Finora, solo un terzo dei cantoni svizzeri prevede questa possibilità.