Statuti

Statuti del Partito Liberale Radicale Grigioni (PLR I Liberali Grigioni)

I. Principi

Art. 1 Scopo

  1. Il PLR.I Liberali del Canton Grigioni si impegna su base liberale per gli interessi politici, economici, ecologici e culturali della popolazione del Canton Grigioni.
  2. Si riconosce nei principi liberali del PLR.I Liberali Svizzera.

Art. 2 Forma giuridica / Sede

  1. Il PLR.I Liberali Grigioni è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile svizzero (CC).
  2. La sede del PLR.I Liberali Grigioni coincide con l'ubicazione del Segretariato.

II. Struttura

Art. 3 Partito cantonale

  1. Il partito cantonale è composto dai partiti regionali, di circolo e locali del PLR.I Liberali e dalle loro sezioni.
  2. Il Club dei Sostenitori PLR (Supporterclub) appoggia il partito cantonale.
  3. A livello federale, il PLR.I Liberali Grigioni, in quanto partito cantonale, è membro del PLR Svizzera.

Art. 4 Partiti regionali, di circolo e locali

  1. I partiti regionali, di circolo e locali, nonché le sezioni, formano la base del partito cantonale.
  2. I partiti regionali possono comprendere più partiti di circolo e locali. Si organizzano autonomamente e si impegnano a sostenere il partito cantonale.
  3. Gli statuti dei partiti regionali, di circolo e locali non devono essere in contraddizione con quelli del partito cantonale. Devono essere approvati dalla Direzione.
  4. I partiti regionali, di circolo e locali, nonché le sezioni, comunicano ogni anno al Segretariato del partito cantonale, entro e non oltre il 31 maggio, l'effettivo del personale dei loro organi e i nomi dei loro delegati. Sull'accreditamento e l'esclusione di partiti regionali, di circolo e locali, nonché sul loro diritto di fregiarsi del nome del partito, decide la Direzione. Contro decisioni di questo tipo è dato diritto di ricorso al Comitato cantonale, che decide in via definitiva.

Art. 5 Sezioni Le sezioni sono in particolare:

  • Le Donne PLR
  • I Giovani Liberali Radicali (GLR)
  • I Seniores PLR

III. Appartenenza

Art. 6 Requisiti Può diventare membro del PLR.I Liberali GR ogni persona che si riconosce nei principi del partito.

Art. 7 Acquisizione dell'appartenenza

  1. L'appartenenza si acquisisce tramite l'adesione a un partito regionale, di circolo o locale.
  2. Il domicilio non è un criterio per l'appartenenza. Sono possibili appartenenze simultanee a più partiti regionali, di circolo e locali e sezioni.
  3. Il partito cantonale e i partiti regionali, di circolo e locali possono tenere un elenco di simpatizzanti. Questi non hanno né i diritti né i doveri dei membri. Il partito cantonale e i partiti regionali, di circolo e locali possono tuttavia invitarli agli eventi e fornire loro informazioni.

Art. 8 Affiliazione individuale Può diventare membro individuale del partito cantonale chi non ha la possibilità di aderire a un partito regionale, di circolo o locale. Sulla concessione di tali eccezioni decide la Direzione.

Art. 9 Membri onorari All'Assemblea generale, su proposta della Direzione, i membri che si sono particolarmente impegnati a favore del PLR.I Liberali Grigioni e dei suoi obiettivi possono essere nominati membri onorari. Essi ottengono a vita il diritto di voto come delegati e sono esonerati dal pagamento della quota sociale. L'appartenenza onoraria è un'espressione di stima e non comporta altri diritti speciali.

Art. 10 Cessazione dell'appartenenza

  1. L'appartenenza cessa per decesso, dimissione o esclusione.
  2. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
  3. I motivi per un'esclusione dal partito consistono in violazioni degli statuti o in un comportamento lesivo per il partito.
  4. Sulle esclusioni decidono i partiti regionali, di circolo e locali. In situazioni particolari, soprattutto qualora venga danneggiata la reputazione del partito cantonale, la Direzione può decidere l'esclusione di persone dal partito.
  5. In tutti i casi esiste un diritto di ricorso al Comitato cantonale, che decide in via definitiva.

IV. Organizzazione del partito cantonale

Art. 11 Organi del partito cantonale Gli organi del partito cantonale sono:

  • L'Assemblea generale (Art. 12, 13 e 14)
  • L'Assemblea dei delegati (Art. 12, 13 e 15)
  • Il Comitato cantonale (Art. 16 e 17)
  • La Direzione (Art. 18 e 19)
  • Il Segretariato (Art. 20)
  • L'Ufficio di revisione (Art. 22)

Art. 12 Assemblea generale e dei delegati

  1. L'Assemblea dei delegati (inclusa l'Assemblea generale) è l'organo supremo del partito cantonale. Tutti gli organi del partito le rispondono del proprio operato.
  2. Le sedute dell'Assemblea generale e dei delegati sono di regola pubbliche. Sulle eccezioni decide la Direzione o l'Assemblea dei delegati. I membri del partito hanno in ogni caso sempre diritto di accesso e voto consultivo. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai delegati.

Art. 13 Composizione dell'Assemblea generale e dei delegati

  1. L'Assemblea generale e dei delegati è composta da:
  • il Comitato cantonale
  • i delegati dei partiti regionali, di circolo e locali nonché delle sezioni
  1. I delegati sono:
  • i membri del Comitato cantonale (presidenti di partito, gruppo in Gran Consiglio, Direzione)
  • i delegati eletti per 4 anni dai partiti regionali, di circolo e locali
  • gli ex membri del Governo e dell'Assemblea federale, nonché gli ex membri del Gran Consiglio, se lo desiderano e se lo dichiarano per iscritto per un rispettivo periodo di carica di 4 anni.
  1. Ogni partito di circolo e locale ha diritto a due delegati. A partire dal 31° membro pagante, riceve in aggiunta un ulteriore delegato ogni 50 membri paganti.
  2. I partiti regionali, di circolo e locali provvedono affinché le donne e i giovani siano adeguatamente rappresentati.
  3. Le sezioni godono dello status di partito di circolo.
  4. Qualora esista un partito regionale al posto di uno o più partiti di circolo, questo ottiene due delegati per ogni circolo, fino a un massimo di sei.
  5. Per il calcolo del diritto ai delegati fa stato il numero di membri al 31 maggio.
  6. Ai delegati vengono consegnate tessere di voto personalizzate.

Art. 14 Compiti dell'Assemblea generale

  1. I delegati si riuniscono di norma nel primo semestre per l'Assemblea generale (AG). Essa si occupa delle seguenti trattande:
  • Presa in consegna del rapporto annuale della/del presidente del partito e della/del presidente del gruppo parlamentare.
  • Approvazione dei conti annuali e fissazione delle quote sociali.
  • Ogni 4 anni, elezioni per il rinnovo integrale con l'elezione della/del presidente e dei restanti membri della Direzione (ad eccezione dei membri ex officio) nonché delle revisore e dei revisori.
  • Presa di posizione su elezioni e oggetti in votazione a livello cantonale e federale.
  • Discussione e deliberazione sulle proposte del Comitato cantonale e della Direzione. I partiti regionali, di circolo e locali nonché i delegati possono sottoporre proposte all'Assemblea generale o proporre persone per la nomina a cariche cantonali e federali. Tali proposte e candidature devono essere inoltrate per iscritto al Segretariato, all'attenzione della Direzione, al più tardi 4 settimane prima dell'Assemblea generale.
  • Decisione in merito allo svolgimento di una votazione generale (referendum interno) tra i membri del partito su proposta della Direzione.
  • Modifica degli statuti del partito.
  • Ammissione ed esclusione di partiti regionali, di circolo e locali.
  • Ogni 4 anni, in concomitanza con le elezioni di rinnovo integrale, l'elezione dei delegati federali e dei loro supplenti. La/il presidente e la/il segretaria/o generale fanno sempre parte dei delegati federali.
  • Scioglimento del partito: per questo è necessaria la presenza della metà (½) di tutti i delegati e la maggioranza dei tre quarti (¾) degli aventi diritto di voto presenti.
  • Nomina di membri onorari su proposta della Direzione.
  1. L'Assemblea generale funge da istanza di ricorso nei confronti degli altri organi del partito.

Art. 15 Assemblea dei delegati Le Assemblee dei delegati vengono convocate dalla Direzione, in particolare per la trattazione degli affari di cui all'art. 14 lett. d. Un'Assemblea dei delegati si tiene inoltre quando lo richiede il Comitato cantonale o almeno tre partiti regionali, di circolo o locali.

Art. 16 Comitato cantonale Questo si compone di:

  • La Direzione
  • Il gruppo in Gran Consiglio
  • I giudici PLR del Tribunale cantonale (Obergericht)
  • I presidenti dei partiti regionali, di circolo e locali
  • I presidenti di sezione

Art. 17 Compiti del Comitato cantonale Al Comitato cantonale spetta la politica materiale del partito. Elabora la linea d'azione politica e tematica, redige il programma del partito, le prese di posizione politiche e le risposte a consultazioni di particolare importanza. Su proposta della Direzione decide in merito a questioni importanti di politica del personale, finanze e assistenza al partito.

Art. 18 Direzione

  1. La Direzione guida il partito.
  2. Essa comprende almeno sette membri e si costituisce da sé, ad eccezione della/del presidente. È composta da:
  • la/il presidente del partito PLR.I Liberali GR
  • le/i due vicepresidenti del PLR.I Liberali GR
  • la/il presidente del gruppo parlamentare del PLR.I Liberali GR
  • i membri liberali radicali del Governo del Cantone GR
  • i membri liberali radicali del Parlamento federale in rappresentanza del Cantone GR
  • i presidenti delle sezioni
  • la/il segretaria/o generale
  • un massimo di 4 membri eletti dall'Assemblea dei delegati.
  1. La Direzione è presieduta dalla/dal presidente del partito, che la rappresenta verso l'esterno.

Art. 19 Compiti della Direzione

  1. La Direzione sbriga gli affari correnti e rappresenta il partito verso l'esterno. Esegue le decisioni dell'Assemblea generale, dell'Assemblea dei delegati e del Comitato cantonale. In casi urgenti decide in modo autonomo riferendo immediatamente all'organo competente. Spetta inoltre alla Direzione:
  • la preparazione e la formulazione di proposte in merito agli affari da sottoporre all'Assemblea generale o dei delegati
  • la preparazione e il coordinamento delle operazioni elettorali per le cariche politiche federali e cantonali
  • la definizione di una procedura di nomina
  • la presa di posizione su votazioni federali e cantonali e su temi di attualità, qualora non ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea dei delegati
  • la rappresentanza del partito in tutte le questioni e i compiti che non sono esplicitamente riservati a un altro organo del partito
  • l'allestimento di un preventivo per il partito cantonale
  • il reperimento dei mezzi finanziari per il partito cantonale e per il gruppo parlamentare
  • l'approvazione dei conti annuali del partito cantonale all'attenzione dell'Assemblea generale
  • la fissazione dei contributi dei titolari di mandato del Gran Consiglio, del Governo, del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati, del Consiglio federale e dei tribunali
  • la cura delle relazioni con il PLR.I Liberali Svizzera, con i partiti regionali, di circolo e locali e con le sezioni
  • la definizione delle competenze finanziarie per il Segretariato
  • la politica del personale
  • la strategia dei media
  • l'assistenza e il coordinamento delle commissioni (comitati)
  1. Inoltre, assume tutti i compiti per i quali non è competente un altro organo.
  2. La Direzione può allestire un mansionario per determinate funzioni. Dispone di un organigramma che fornisce informazioni sulla struttura e sui compiti della Direzione e degli altri gremi del partito.
  3. La Direzione può nominare delle commissioni per la preparazione degli affari.

Art. 20 Segretariato / Gestione amministrativa

  1. Il PLR.I Liberali Grigioni gestisce un Segretariato. L'elezione della/del segretaria/o generale compete alla Direzione.
  2. La/il segretaria/o generale sbriga tutti i compiti amministrativi necessari e importanti per il funzionamento del partito. I compiti dettagliati sono descritti in un mansionario emanato dalla Direzione. La retribuzione della gestione amministrativa è stabilita dalla Direzione. La/il segretaria/o generale è membro della Direzione.

Art. 21 Gruppo parlamentare in Gran Consiglio

  1. Il gruppo parlamentare in Gran Consiglio comprende la totalità dei membri liberali radicali eletti in Gran Consiglio.
  2. Il gruppo si costituisce da sé e definisce autonomamente il proprio metodo di lavoro. È indipendente nel processo decisionale nel quadro dei principi del partito. Tuttavia, lavora a stretto contatto con la Direzione e presenta ogni anno un rapporto sulla sua attività all'Assemblea generale. I compiti amministrativi sono eseguiti dal Segretariato.

Art. 22 Ufficio di revisione L'Ufficio di revisione è formato da due revisore/i. Vengono eletti dall'Assemblea dei delegati per un periodo di 4 anni in occasione delle elezioni di rinnovo integrale. Le/i revisore/i verificano i conti annuali e fanno rapporto all'Assemblea generale.

V. Elezioni

Art. 23 Eleggibilità Ogni membro del partito è eleggibile.

Art. 24 Durata della carica La durata della carica è di 4 anni.

Art. 25 Dimissioni Ogni membro eletto a una carica deve comunicare per iscritto le proprie dimissioni al più tardi entro il 31 marzo precedente la rispettiva elezione della Direzione.

Art. 26 Momento dell'elezione e assunzione della carica Le elezioni si svolgono di regola durante l'Assemblea generale nel primo semestre. L'assunzione della carica avviene subito dopo l'elezione.

Art. 27 Elezioni sostitutive Qualora nel corso di un mandato una persona eletta abbandoni definitivamente la carica per un qualsiasi motivo, occorre procedere a un'elezione sostitutiva per il resto del periodo di carica, a meno che l'elezione ordinaria successiva non abbia luogo entro i sei mesi successivi.

VI. Finanze

Art. 28 Reperimento dei mezzi finanziari

  1. I mezzi finanziari del partito cantonale vengono reperiti tramite:
  • le quote sociali dei partiti regionali, di circolo e locali
  • i contributi dei membri individuali
  • il Club dei sostenitori (Supporter-Club)
  • le donazioni volontarie
  • le azioni speciali
  • i contributi dei titolari di mandato in Gran Consiglio, Governo, Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati, Consiglio federale e nei tribunali
  1. La Direzione emana le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 29 Firma giuridicamente vincolante La/il presidente o la/il vicepresidente firma in modo giuridicamente vincolante congiuntamente alla/al segretaria/o generale.

VII. Responsabilità e Protezione dei dati

Art. 30 Responsabilità Il partito risponde degli impegni finanziari solo fino a concorrenza del patrimonio dell'associazione. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità.

Art. 31 Protezione dei dati

  1. L'associazione raccoglie dai membri esclusivamente i dati personali necessari per l'adempimento dello scopo dell'associazione. Il Segretariato garantisce una sicurezza dei dati adeguata al rischio.
  2. I dati dei membri, in particolare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail, vengono comunicati al partito madre nonché ai partiti locali, di circolo e regionali e alle sezioni competenti.
  3. Per il resto, il trattamento dei dati dei membri avviene secondo le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati e dell'informativa sulla privacy presente sul sito web.

VIII. Disposizioni particolari

Art. 32 Collaborazione interpartitica Il partito può stipulare un accordo di collaborazione limitato nel tempo con organizzazioni affini di importanza cantonale o regionale. La decisione in merito spetta alla Direzione, a condizione che non si intacchino le competenze dell'Assemblea dei delegati.

Art. 33 Obbligo di contribuzione in caso di dimissione I partiti locali e i membri individuali uscenti sono soggetti al pagamento della quota per l'anno contabile in corso. Con la loro dimissione perdono qualsiasi diritto nei confronti del partito.

Art. 34 Entrata in vigore degli statuti I presenti statuti entrano in vigore al momento della loro approvazione e sostituiscono quelli dell'11 maggio 2005.

Art. 35 Statuti dei partiti regionali, di circolo e locali I partiti regionali, di circolo e locali adattano i propri statuti a quelli del partito cantonale in occasione della successiva revisione, e comunque al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore di questi ultimi.

Presidente: Bruno W. Claus 
Segretario generale: Werner Natter 
20240519_Statuto-PLR_GR-approvato.pdf